Calcolo della garanzia provvisoria

Stima l’importo della garanzia provvisoria — la cauzione provvisoria del vecchio codice — distinguendo i due regimi del d.lgs. 36/2023, che sono profondamente diversi. Gratis e senza registrazione.

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Regime della procedura

Cambia l’intero calcolo, non una percentuale. Le soglie europee si aggiornano ogni due anni: verificale nel bando invece di dedurle dall’importo.

Sotto soglia non può superare l’1% (art. 53 comma 2).

Sotto soglia di regola non è dovuta: mai negli affidamenti diretti, e nelle procedure negoziate solo per esigenze particolari motivate dalla stazione appaltante. L’importo qui sotto vale solo se il bando la richiede espressamente.

Garanzia provvisoria stimata € 800

Stima indicativa — verifica sempre le condizioni del bando di gara.

Come funziona la garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria — che il codice del 2016 chiamava cauzione provvisoria, termine ancora diffuso — è la somma che accompagna l’offerta e tutela la stazione appaltante dal rischio che l’aggiudicatario non firmi il contratto. Non è un costo definitivo: viene svincolata alla chiusura della procedura per chi non vince, e alla stipula per chi si aggiudica la gara.

Sotto soglia: la regola è che non si paga

È il punto che sorprende più spesso, ed è quello che riguarda la maggior parte delle gare a cui si partecipa davvero — RDO su MEPA e procedure negoziate. L’articolo 53 prevede che la garanzia provvisoria:

  • non sia mai richiesta negli affidamenti diretti (art. 50 comma 1 lettere a e b). Qui la stazione appaltante non ha discrezionalità: non può chiederla;
  • non sia richiesta nelle procedure negoziate (lettere c, d, e), salvo particolari esigenze che vanno motivate nella determina a contrarre o nell’avviso;
  • quando è richiesta, non possa superare l’1% dell’importo indicato nel bando o nell’invito — la metà del 2% ordinario.

E soprattutto: il comma 4-bis, introdotto dal correttivo d.lgs. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024, stabilisce che alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni dell’articolo 106 comma 8. Sotto soglia non esiste alcuno sconto: né per la certificazione di qualità, né per lo status di PMI, né per l’allegato II.13, né per la fideiussione digitale.

Su una RDO da 80.000 euro significa che la risposta corretta è quasi sempre zero, e nel caso in cui sia richiesta è 800 euro secchi, non riducibili. Uno strumento che applicasse qui il 2% e le riduzioni darebbe un numero sbagliato nel verso peggiore.

Sopra soglia: la base di calcolo

L’articolo 106 comma 1 commisura la garanzia al valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, non all’offerta presentata. È una differenza che conta: negli appalti con opzioni, proroghe o rinnovi il valore complessivo è più alto dell’importo a base d’asta, e chi calcola sul secondo sottostima la garanzia.

La misura ordinaria è il 2%, ma la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all’1% o aumentarla fino al 4% in base alla natura delle prestazioni e al rischio.

Sopra soglia: le riduzioni e come si combinano

Il comma 8 distingue due riduzioni alternative fra loro e due cumulabili:

  • −30% con certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 oppure −50% per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti composti solo da esse. Se ne applica una sola.
  • −10% se la fideiussione è digitale ed emessa su piattaforme a registro distribuito. Cumulabile.
  • fino a −20% complessivo per le certificazioni e i marchi elencati nell’allegato II.13, nella misura fissata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Cumulabile.

Le riduzioni cumulate non si sommano: si applicano in sequenza, ciascuna sull’importo già ridotto dalla precedente. Con un valore di 500.000 euro e garanzia al 2% si parte da 10.000 euro; la ISO 9001 porta a 7.000; un 20% dall’allegato II.13 porta a 5.600, non a 5.000. È l’errore di calcolo più frequente quando si stima a mano.

Attenzione al passaggio più insidioso: molti strumenti e molte abitudini riportano ancora il dimezzamento per la sola ISO 9001. Era l’articolo 93 del d.lgs. 50/2016. Nel codice vigente il 50% spetta alle PMI, e la certificazione di qualità vale il 30%.

Le riduzioni vanno dichiarate in gara e documentate: la stazione appaltante verifica il possesso effettivo dei requisiti, e una dichiarazione non supportata espone all’esclusione.

Dalla provvisoria alla definitiva

Alla stipula del contratto la garanzia provvisoria lascia il posto alla garanzia definitiva, calcolata sull’importo contrattuale e svincolata progressivamente con l’avanzamento delle prestazioni. Sono due strumenti distinti, con funzione e durata diverse.

Domande frequenti

Calcolo della garanzia provvisoria: le domande più comuni

La garanzia provvisoria va sempre presentata?

No, e sotto soglia la regola è rovesciata rispetto a quello che molti si aspettano. L'articolo 53 stabilisce che negli affidamenti diretti non è mai dovuta — la stazione appaltante non ha discrezionalità — e che nelle procedure negoziate non è richiesta, salvo particolari esigenze motivate nella determina a contrarre o nell'avviso. Sopra soglia invece è l'ordinario. La prima cosa da verificare nel disciplinare è quindi se sia proprio richiesta.

Quanto vale la garanzia provvisoria sotto soglia?

Quando è richiesta, l'articolo 53 comma 2 impone che non superi l'1% dell'importo indicato nel bando o nell'invito. È la metà del 2% ordinario previsto sopra soglia dall'articolo 106.

Le riduzioni per ISO 9001 e PMI valgono anche sotto soglia?

No, e questa è la trappola più costosa. Il comma 4-bis dell'articolo 53, introdotto dal correttivo d.lgs. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024, dice testualmente che alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8. Sotto soglia non si applica nessuna riduzione: né la certificazione di qualità, né lo status di PMI, né le certificazioni dell'allegato II.13, né la fideiussione digitale.

Di quanto riduce la garanzia la certificazione ISO 9001 sopra soglia?

Del 30%, non del 50%. Il dimezzamento era previsto dal vecchio articolo 93 del d.lgs. 50/2016; l'articolo 106 comma 8 del codice vigente riserva il 50% alle micro, piccole e medie imprese. Le due riduzioni sono alternative: chi è PMI e possiede anche la ISO 9001 applica il 50%, non entrambe.

Quali riduzioni sono cumulabili fra loro sopra soglia?

Sono alternative la riduzione del 30% per la certificazione di qualità e quella del 50% per le PMI: se ne applica una sola. A quella scelta si cumulano il 10% per la fideiussione digitale emessa su piattaforme a registro distribuito e fino al 20% complessivo per le certificazioni e i marchi dell'allegato II.13, nella misura che la stazione appaltante indica nei documenti di gara. Le riduzioni cumulate non si sommano: si applicano in sequenza, ciascuna sull'importo già ridotto.

Quando viene restituita la garanzia provvisoria?

Ai concorrenti non aggiudicatari viene svincolata alla conclusione della procedura. All’aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto, momento in cui viene sostituita dalla garanzia definitiva.

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