Calcolo della garanzia provvisoria
Stima l’importo della garanzia provvisoria — la cauzione provvisoria del vecchio codice — distinguendo i due regimi del d.lgs. 36/2023, che sono profondamente diversi. Gratis e senza registrazione.
Il calcolo avviene nel browser: nessun dato viene inviato o conservato.
Sotto soglia non può superare l’1% (art. 53 comma 2).
Fino al 20% complessivo. Non la scegli tu: la misura è fissata dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
Sotto soglia di regola non è dovuta: mai negli affidamenti diretti, e nelle procedure negoziate solo per esigenze particolari motivate dalla stazione appaltante. L’importo qui sotto vale solo se il bando la richiede espressamente.
Stima indicativa — verifica sempre le condizioni del bando di gara.
Come funziona la garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria — che il codice del 2016 chiamava cauzione provvisoria, termine ancora diffuso — è la somma che accompagna l’offerta e tutela la stazione appaltante dal rischio che l’aggiudicatario non firmi il contratto. Non è un costo definitivo: viene svincolata alla chiusura della procedura per chi non vince, e alla stipula per chi si aggiudica la gara.
Sotto soglia: la regola è che non si paga
È il punto che sorprende più spesso, ed è quello che riguarda la maggior parte delle gare a cui si partecipa davvero — RDO su MEPA e procedure negoziate. L’articolo 53 prevede che la garanzia provvisoria:
- non sia mai richiesta negli affidamenti diretti (art. 50 comma 1 lettere a e b). Qui la stazione appaltante non ha discrezionalità: non può chiederla;
- non sia richiesta nelle procedure negoziate (lettere c, d, e), salvo particolari esigenze che vanno motivate nella determina a contrarre o nell’avviso;
- quando è richiesta, non possa superare l’1% dell’importo indicato nel bando o nell’invito — la metà del 2% ordinario.
E soprattutto: il comma 4-bis, introdotto dal correttivo d.lgs. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024, stabilisce che alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni dell’articolo 106 comma 8. Sotto soglia non esiste alcuno sconto: né per la certificazione di qualità, né per lo status di PMI, né per l’allegato II.13, né per la fideiussione digitale.
Su una RDO da 80.000 euro significa che la risposta corretta è quasi sempre zero, e nel caso in cui sia richiesta è 800 euro secchi, non riducibili. Uno strumento che applicasse qui il 2% e le riduzioni darebbe un numero sbagliato nel verso peggiore.
Sopra soglia: la base di calcolo
L’articolo 106 comma 1 commisura la garanzia al valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, non all’offerta presentata. È una differenza che conta: negli appalti con opzioni, proroghe o rinnovi il valore complessivo è più alto dell’importo a base d’asta, e chi calcola sul secondo sottostima la garanzia.
La misura ordinaria è il 2%, ma la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all’1% o aumentarla fino al 4% in base alla natura delle prestazioni e al rischio.
Sopra soglia: le riduzioni e come si combinano
Il comma 8 distingue due riduzioni alternative fra loro e due cumulabili:
- −30% con certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 oppure −50% per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti composti solo da esse. Se ne applica una sola.
- −10% se la fideiussione è digitale ed emessa su piattaforme a registro distribuito. Cumulabile.
- fino a −20% complessivo per le certificazioni e i marchi elencati nell’allegato II.13, nella misura fissata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Cumulabile.
Le riduzioni cumulate non si sommano: si applicano in sequenza, ciascuna sull’importo già ridotto dalla precedente. Con un valore di 500.000 euro e garanzia al 2% si parte da 10.000 euro; la ISO 9001 porta a 7.000; un 20% dall’allegato II.13 porta a 5.600, non a 5.000. È l’errore di calcolo più frequente quando si stima a mano.
Attenzione al passaggio più insidioso: molti strumenti e molte abitudini riportano ancora il dimezzamento per la sola ISO 9001. Era l’articolo 93 del d.lgs. 50/2016. Nel codice vigente il 50% spetta alle PMI, e la certificazione di qualità vale il 30%.
Le riduzioni vanno dichiarate in gara e documentate: la stazione appaltante verifica il possesso effettivo dei requisiti, e una dichiarazione non supportata espone all’esclusione.
Dalla provvisoria alla definitiva
Alla stipula del contratto la garanzia provvisoria lascia il posto alla garanzia definitiva, calcolata sull’importo contrattuale e svincolata progressivamente con l’avanzamento delle prestazioni. Sono due strumenti distinti, con funzione e durata diverse.